Art. 28.
(Interruzione del processo).

      1. In materia di interruzione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare la interruzione del processo, assicurando la necessità di garantire l'effettiva attuazione del principio del contraddittorio;

          b) prevedere la possibilità di riassunzione della causa anche senza che sia stata dichiarata l'interruzione della stessa;

          c) prevedere che l'interruzione, come conseguenza dell'apertura di procedure concorsuali, operi su dichiarazione anche di parti diverse da quella rispetto alla quale si è verificato l'evento, allorché il provvedimento conclusivo del processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della massa dei creditori e che l'evento interruttivo, ove contestato, debba essere provato dalla parte che chiede l'interruzione.